IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290; Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania; Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, n. 3697 del 29 agosto 2008, n. 3699 del 4 settembre 2008, n. 3705 del 18 settembre 2008, n. 3707 del 6 ottobre 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008 e n. 3716 del 19 novembre 2008; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; Dispone: Art. 1. 1. I prefetti di Napoli e Caserta provvedono a richiedere alle stazioni appaltanti tutti gli atti relativi alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 172 del 6 novembre 2008, ad accertare il rispetto della previsione volta ad assicurare l'assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, a monitorare i procedimenti per verificarne la legittimita' ed assicurare il rispetto dei criteri di cui al citato comma 1. A tal fine i prefetti di Napoli e Caserta istituiscono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, una commissione da loro presieduta, o da un proprio delegato, i cui componenti sono individuati tra le seguenti categorie di personale anche in quiescenza: funzionari delle prefetture, dirigenti e funzionari delle altre pubbliche amministrazioni, avvocati dello Stato; la commissione svolge anche attivita' consultiva. I compensi dei componenti delle commissioni sono determinati dal prefetto nel provvedimento di nomina e sono posti a carico del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I prefetti di Napoli e Caserta procedono, inoltre, alla nomina del presidente della commissione di gara per l'affidamento del servizio, individuandolo tra le seguenti categorie di personale anche in quiescenza: segretari e dirigenti comunali, dirigenti delle prefetture, anche non appartenenti alla carriera prefettizia, dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni. 2. La gestione delle discariche, dei siti di stoccaggio e degli impianti comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti gia' attribuita ai disciolti consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e' affidata, anche in forma associata, ai comuni sul cui territorio insiste il sito. Il passaggio delle gestione viene coordinato dalla missione siti, aree e impianti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008.